Seconde Nozze

Seconde Nozze

Le seconde nozze, seppur celebrate con una cerimonia meno solenne rispetto al primo matrimonio, possono essere ad ogni modo eleganti e discrete (per una questione di buon gusto), preferendo uno stile più sobrio e restringendo la cerchia degli invitati solo a pochi parenti ed agli amici più intimi.

Di norma il secondo matrimonio viene celebrato attraverso il rito civile. La scelta della cerimonia religiosa celebrata in Chiesa, infatti, è permessa esclusivamente ai vedovi o a chi avesse ottenuto l’annullamento del primo matrimonio dal Tribunale Ecclesiastico della Sacra Rota.

Per quanto riguarda le partecipazioni, il bon ton impone che siano gli sposi stessi e non più i rispettivi genitori ad annunciare le nozze, specie se il matrimonio è stato preceduto da un periodo di convivenza. Un’altra soluzione è comunicare l’evento una volta avvenuto, attraverso un invito a voce o tramite un biglietto scritto personalmente dagli sposi.

Il vestito della sposa può essere scelto liberamente, con l’accortezza, però, di evitare l’abito bianco, riservato di norma alle prime nozze, come simbolo di purezza e castità. Si può quindi optare per un capo sobrio ed essenziale, preferendo le tonalità pastello, l’avorio o il grigio perla. Allo stesso modo, il velo può sostituito da un cappello o da una delicata acconciatura con inserti fioriti.

Nell’entrata in municipio, il corteo d’ingresso segue la disposizione tradizionale. L’unica differenza, naturalmente, è che la sposa non sarà accompagnata all’altare dal padre ma dal futuro consorte, che la affiancherà fino all’arrivo davanti all’officiante. Qualora la sposa avesse figli grandi (che hanno dato il proprio consenso alle nozze) questo compito potrà essere affidato a quello maggiore.

Riguardo ai figli, occorre dar prova di grandissima sensibilità, cercando di coinvolgere nella cerimonia sia quelli eventualmente già nati dalla nuova unione che, soprattutto, i figli nati dal matrimonio precedente, generalmente meno inclini ai festeggiamenti. I più piccoli, ad esempio, potrebbero assumere il ruolo di paggetti o di damigelle.

Documenti necessari

Oltre ovviamente ai documenti che, di regola, occorre presentare per potersi unire in matrimonio, chi si sposa per la seconda volta è tenuto ad aggiungere la seguente documentazione, in relazione alla propria situazione particolare.

Divorziati: devono presentare copia integrale dell’atto di matrimonio precedente, completa dell’annotazione della sentenza di scioglimento (da richiedere previa autorizzazione della Procura della Repubblica competente per territorio) e la sentenza di divorzio. Questa assume valore legale solo se non sono ancora trascorsi non siano ancora trascorsi 300 giorni dalla data di annotazione a margine dell’atto di matrimonio (da richiedere presso la Cancelleria del Tribunale che ha emesso la sentenza).

Annullati che si sposano in municipio: considerati nuovamente celibi/nubili, devono presentare copia integrale dell’atto di precedente matrimonio, completa di annotazione a margine della Sentenza della Sacra Rota. Il Tribunale Ecclesiastico si occuperà di inviare la sentenza al Comune di appartenenza che, a sua volta, la annoterà a margine del documento.

Annullati che si sposano in Chiesa: oltre alla documentazione richiesta dall’ufficio parrocchiale che istruisce la pratica, devono presentare una copia della sentenza del Tribunale della Rota. L’annotazione della sentenza apparirà sul certificato di Battesimo: il Tribunale comunica l’avvenuto scioglimento alla parrocchia dove è avvenuto il sacramento del Battesimo, il parroco provvede quindi ad aggiornare il relativo certificato.

Vedovi: devono presentare l’atto integrale di morte del coniuge, con relativa fotocopia. Tale documento viene rilasciato dal Comune, previa autorizzazione della Procura della Repubblica.

Stranieri:
devono presentare il Nulla Osta consolare con relativa fotocopia, e la legalizzazione della firma del Console da parte della Prefettura di Roma, qualora il Paese che lo rilascia non appartenesse alla Comunità Economica Europea (CEE).

Divorziati da matrimonio civile:
devono presentare l’atto integrale del matrimonio civile precedente, con relativa fotocopia. Tale documento viene rilasciato dal Comune, previa autorizzazione della Procura della Repubblica, dove è annotato lo scioglimento del vincolo.

Coloro che hanno ricevuto la dichiarazione di nullità da un Tribunale Ecclesiastico: devono presentare l’atto integrale civile del matrimonio precedente, con relativa fotocopia. Tale documento viene rilasciato dal Comune, previa autorizzazione della Procura della Repubblica, dove è annotata l’efficacia in Italia della sentenza del Tribunale Ecclesiastico.

 
 
 

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