Battesimo
Il certificato di Battesimo, da richiedere presso la Chiesa in cui è avvenuto il sacramento, viene rilasciato in carta semplice. La scadenza, dopo sei mesi dalla data di emissione, è giustificata dalla presenza di eventuali annotazioni sull’atto di Battesimo, tali da poter alterare lo stato giuridico dei nubendi. Nell’impossibilità di esibire il certificato (ad esempio, se si è stati battezzati all’estero), tale scadenza può anche non essere rispettata, a condizione che lo stato libero ecclesiastico degli sposi venga testimoniato attraverso giuramento da persone fidate legate alla coppia.
Dopo aver trascritto le annotazioni marginali (dichiarazione di nullità di matrimonio, adozioni, altro matrimonio celebrato, divieto di passare a nuove nozze, etc.), il parroco trasmette il documento in busta chiusa al sacerdote che si occuperà dell’istruzione della pratica.
Se, per qualche motivo, il documento fosse andato perso o distrutto, è sufficiente la dichiarazione di un solo testimone oppure, qualora il Battesimo fosse avvenuto in età adulta, il giuramento personale del battezzato/a. Sono riconosciuti validi i Battesimi celebrati nelle Chiese e nelle Comunità ecclesiastiche ortodosse, valdesi, metodiste, battiste, luterane, anglicane ed, in genere, quelli amministrati in nome della Santissima Trinità. Non sono quindi considerati validi né i Battesimi dei Testimoni di Geova né quelli dei Mormoni.
La legalizzazione della firma del parroco, da parte del Vicariato, è richiesta solo se il certificato di Battesimo dovrà essere presentato all’estero.
Cresima
Il certificato della Cresima, da richiedere presso la Chiesa in cui è avvenuta, non ha alcuna scadenza. Non si può conferire tale sacramento, prima del matrimonio, a nubendi che vivono una convivenza o a coloro che risultano sposati civilmente.
Il certificato di Cresima può anche essere sostituito dalla dichiarazione di avvenuta celebrazione da parte dell’interessato/a.
Stato libero ecclesiastico
Il certificato di stato libero ecclesiastico è necessario se uno dei due nubendi dimora (o ha dimorato, dopo il sedicesimo anno di età) per una durata di oltre un anno al di fuori dalla Diocesi.
Il parroco che istruisce la pratica ha anche il compito di redigere la prova testimoniale di stato libero ecclesiastico. Per gli stranieri, fanno fede l’annotazione negativa a margine del certificato di battesimo e lo stato giuridico espresso nel Nulla Osta consolare. Per quanto riguarda lo stato libero dei non battezzati, il parroco deve richiedere una dichiarazione scritta alla parte non cattolica, che verrà rilasciata da testimoni idonei ad attestare che essa non ha mai contratto matrimonio.