Matrimonio Civile

Matrimonio Civile

Alla data fissata per la pubblicazione, i nubendi si devono presentare davanti all’Ufficiale di Stato Civile, accompagnati da due testimoni, uno dei quali deve essere un genitore. Quest’ultimo ha il compito di garantire la presenza delle condizioni necessarie per contrarre il matrimonio. In tale data, i futuri sposi prenotano quindi il giorno della celebrazione delle nozze.

Le pubblicazioni di matrimonio restano affisse in Comune per almeno otto giorni, affinché eventuali terze persone abbiano la possibilità di opporsi alla celebrazione del rito.

Il matrimonio civile viene celebrato dal Sindaco (o da un suo delegato) nella casa comunale, in presenza dei due testimoni. Anche alla cerimonia in municipio può essere conferita una certa solennità, specie se è ospitato in un palazzo storico.

Generalmente, le sale adibite alla celebrazione nuziale sono caratterizzate da un’architettura molto sobria, tale da richiedere addobbi floreali particolarmente discreti, preferendo i fiori freschi e le piante verdi, ma anche piccoli bouquet da appoggiare sulle sedie degli invitati.

L’arrivo in municipio deve avvenire in perfetto orario: anche per la sposa non sono ammessi ritardi. Quest’ultima fa la sua entrata al braccio del padre, procedendo nella sala dove sposo l’attende accanto al tavolo dell’officiante. Gli invitati dello sposo sono disposti sul lato destro, quelli della sposa siedono a sinistra.

Il rito, complessivamente, in genere non dura più di 15-20 minuti in tutto.
La cerimonia ha inizio con la lettura, da parte dell’officiante dei seguenti articoli del Codice Civile.

Art. 143 Diritti e doveri reciproci dei coniugi.
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri (Cost. artt. 29, 30). Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

Art. 144 Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia. I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.

Art. 147 Doveri verso i figli.
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

Seguono quindi la tradizionale domanda di rito (“ Vuoi tu…”), seguita dalla risposta degli sposi e lo scambio delle fedi nuziali.

Dopo la firma dei registri da parte i entrambi e dei rispettivi testimoni, l’autorità comunale che ha celebrato il matrimonio recita un breve discorso augurale dedicato alla coppia ed alla nascita di una nuova famiglia.

 
 
 

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