Separazione e Divorzio

La separazione e il divorzio

Se, dopo mille tentativi di riconciliazione, amore, passione, complicità e rispetto reciproco diventassero solo un lontano ricordo, costringersi a stare insieme nonostante le liti e le incomprensioni non è sicuramente l’unica soluzione possibile (e forse neanche quella più giusta).

La separazione legale, in questi casi, rappresenta la prima cosa da fare. Può essere consensuale o stabilita dal giudice, ma in ogni caso il presidente del Tribunale ha l’obbligo di fare un tentativo per riunire la coppia.

  • Separazione consensuale: i coniugi devono presentare ricorso al presidente del Tribunale che, fallito il tentativo di riconciliazione, prenderà atto del consenso alla separazione alle condizioni fissate dalla coppia, riguardo gli eventuali figli, la casa coniugale ed i beni in comune. La separazione consensuale acquista efficacia legale dopo la registrazione della volontà di separarsi espressa dalle parti. Il giudice è libero di rifiutare la separazione qualora le condizioni relative ai figli si rivelassero pregiudizievoli;
  • Separazione giudiziale: se il tentativo di riconciliazione non è riuscito e le parti non trovano un accordo, il presidente del Tribunale nominerà un giudice istruttore che segua il procedimento di separazione, fissandone le condizioni e stabilendo una sentenza. Se necessario, il presidente può disporre, tramite ordinanza, provvedimenti temporanei in favore dei figli e dei coniugi. Il giudice dichiarerà quindi quale dei due coniugi sia il maggior responsabile del fallimento del matrimonio.


L’assegno di mantenimento è finalizzato a garantire, al coniuge economicamente più debole, il medesimo tenore di vita che aveva durante la vita coniugale. Secondo l’art. 151 del Codice Civile, la separazione giudiziale può essere richiesta qualora dovessero verificarsi circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione ed al benessere dei figli.

Trascorsi tre anni dalla separazione, si ha diritto a chiedere il divorzio, ovvero lo scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale ed il conseguente annullamento dei diritti e dei doveri reciproci.

L’unico obbligo che tiene unita la coppia rimane quello nei confronti dei figli: la titolarietà della potestà genitoriale. Il giudice ha il compito di decidere a quale genitore debbano essere affidati i figli, stabilendo le modalità ed i tempi con i quali l’altro dovrà contribuire al mantenimento, all’istruzione e all’educazione della prole. In caso di inadempienze, su richiesta dell’avente diritto, il giudice è in grado di disporre il sequestro di una parte dei beni.

L’art. 30 della Costituzione sancisce il diritto/dovere dei genitori ad educare, mantenere ed istruire i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Finché la prole non abbia raggiunto la maggiore età, la patria potestà è esercitata dai genitori di comune accordo. Solo nel caso di impossibilità o lontananza di uno di essi, la potestà verrà esercitata da uno dei due in modo esclusivo.

La casa coniugale, generalmente, viene assegnata al genitore al quale sono stati affidati i figli.

Nel 1998 la Cassazione ha riconosciuto il diritto dei figli a poter decidere liberamente di vedere o meno il genitore non affidatario. Il genitore non convivente è obbligato a rispettare gli orari di visita prestabiliti: in caso contrario sarà tenuto al pagamento di una penale.

 
 
 

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