Congedo Matrimoniale

Richiedere il Congedo Matrimoniale

I lavoratori e le lavoratrici (non in prova) in prossimità del matrimonio possono richiedere un congedo di quindici giorni consecutivi, facendone richiesta con un anticipo di almeno una settimana.

Il congedo non può essere richiesto nel periodo delle ferie annuali né durante il preavviso di licenziamento.

Le categorie di lavoratori che hanno diritto a ricevere l’assegno per il congedo matrimoniale sono quelle che seguono:

  • Lavoratori, non aventi qualifica impiegatizia, dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative (compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio);
  • Personale di bassa forza dell’armamento libero (sottufficiali e comuni) che alla data del matrimonio possano far valere un rapporto di lavoro di almeno una settimana;
  • Operaie e marittimi che si dimettano per contrarre matrimonio;
  • Lavoratori che, ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, non sono comunque in servizio per malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi, ecc...;
  • Lavoratori e i marittimi disoccupati, che alla data del matrimonio possano far valere un rapporto di lavoro di almeno 15 giorni nei novanta precedenti il matrimonio;
  • Marittimi in servizio militare che possano far valere un rapporto di arruolamento di almeno 15 giorni nei 90 precedenti la data di richiamo alle armi ovvero la data di ultimazione del servizio di leva.


Ai fini dell’ottenimento, i lavoratori sono tenuti a presentare al datore di lavoro una copia del certificato di matrimonio, entro sessanta giorni dalla sua celebrazione. In caso di pagamento da parte dell’Inps, domanda e copia del certificato dovranno essere presentati entro un anno.

L’importo dell’assegno di congedo corrisponde alla retribuzione di sette giorni lavorativi (otto per i marittimi): viene calcolato in base a quanto percepito nell’ultimo periodo di paga, o negli ultimi due per i lavoratori dell’industria e dell’artigianato, retribuiti a settimana. Viene corrisposto dal datore di lavoro, per conto dell’Inps, all’inizio del periodo fissato per il congedo. Entro un anno dalla data relativa ai singoli pagamenti, l’azienda chiederà all’Inps il rimborso dovuto. Ai lavoratori disoccupati, o che si trovano sotto le armi, l’importo viene versato direttamente dall’Inps.

Se la richiesta di congedo matrimoniale viene respinta è possibile fare ricorso al Comitato Provinciale dell’Inps. Redatto in carta libera, il ricorso è da presentare entro novanta giorni dal ricevimento della lettera di reiezione. Al ricorso devono essere allegati tutti i documenti utili ai fini dell’accettazione.

 
 
 

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