I requisiti per Sposarsi
Come recita l’art. 29 della Costituzione Italiana:
“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”.
Secondo quanto previsto dalla legge italiana, per rendere possibile la celebrazione di un matrimonio sono necessari i seguenti requisiti:
- I futuri coniugi devono aver raggiunto entrambi la maggiore età. In caso contrario, dovranno richiedere ed ottenere il decreto di ammissione al matrimonio dal Tribunale dei Minorenni. In tal caso, è comunque indispensabile che abbiano compiuto almeno 16 anni;
- La sanità mentale di entrambi è un requisito indispensabile per poter contrarre il matrimonio: ambo le parti non devono risultare interdette per infermità di mente;
- Nessuno dei due deve aver subito condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro;
- Devono essere liberi di stato: deve essere garantita la mancanza di un vincolo pregresso di matrimonio, ad eccezione che esso risulti sciolto o reso nullo;
- Tra i futuri sposi non devono sussistere rapporti di parentela, affinità, adozione o affiliazione nei seguenti gradi: ascendenti e discendenti in linea retta, legittimi o naturali; fratelli e sorelle (figli degli stessi genitori, o dello stesso padre, o della stessa madre); zii e nipoti; affini in linea retta (nuora e suocero) o collaterale; cognati; adottante, adottato e rispettivi discendenti. In tutti questi casi è necessaria una dispensa del Tribunale competente (art. 87 del C.C.);
- La donna che volesse contrarre nuovo matrimonio, dovrà aspettare almeno 300 giorni dallo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili delle nozze precedenti. In questo modo, si intende evitare l’eventuale nascita di figli concepiti durante il primo matrimonio. Il divieto non sussiste qualora lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili fossero stati pronunciati dopo una separazione protrattasi da almeno tre anni (Legge 898/70, art. 3, n. 2 lettere b ed f ), se il matrimonio non fosse stato consumato, oppure, se dichiarato nullo per impotenza di uno dei coniugi;
- Il matrimonio deve essere preceduto dalla relativa pubblicazione, da richiedere presso l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno dei due sposi. Se la residenza dura da meno di un anno, la pubblicazione deve essere richiesta anche nel comune di residenza precedente. La durata della pubblicazione è di almeno 8 giorni, in modo tale che risultino comprese due domeniche consecutive. Qualora il matrimonio non fosse celebrato entro i 180 giorni successivi, la pubblicazione è da considerarsi nulla.
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